L'ATTESTATO DI
PRESTAZIONE ENERGETICA (APE)
Ape, attestato di prestazione energetica obbligatorio in caso di locazione o vendita di una casa:
cos’è e quando bisogna farlo?
L’Ape è un certificato redatto da
tecnici competenti per stabilire quali sono i consumi energetici
di un immobile.
Se si desidera
affittare o vendere una casa il proprietario dell’immobile è tenuto a far
redigere dai professionisti abilitati l’attestato di
prestazione energetica.
Il costo dell’Ape varia da città a
città e dal tariffario del tecnico al quale ci si rivolge.
Nella maggior parte dei casi, tuttavia, per richiedere l’attestato
di prestazione energetica è necessario sostenere una spesa
di almeno 200 euro.
Ma a cosa serve l’Ape, quando è obbligatorio e quando no,
quali sono le
sanzioni previste per chi omette di allegare
al contratto di
affitto o di vendita il certificato che attesta la prestazione
energetica della casa?
L’Ape è la certificazione necessaria
per misurare la prestazione energetica dell’immobile.
Si
tratta di un documento obbligatorio, che dura un massimo di 10
anni, con il quale vengono descritti consumi e prestazioni
energetiche dell’immobile.
L’Ape (precedentemente Ace) classifica gli
immobili in una scala che va da A e G e si tratta di un
attestazione importante sia per chi affitta o compra casa che per
il proprietario dell’immobile.
Le prestazioni energetiche
dell’immobile possono infatti condizionare anche il prezzo
di acquisto o di locazione.
Gli immobili vengono quindi classificati secondo
una scala che è così strutturata:
Le linee guida per la certificazione energetica
degli immobili sono state aggiornate con il Decreto Ministeriale
26 giugno 2015, nel quale si prevede che per calcolare la
prestazione energetica dell’abitazione il tecnico
professionista dovrà valutare le performance relative a:
- climatizzazione
invernale;
- climatizzazione
estiva;
- produzione di
acqua calda sanitaria;
- ventilazione;
- illuminazione
artificiale (soltanto per immobili non residenziali);
- trasporto di persone o cose (immobili non
residenziali).
Nell’attestato di prestazione
energetica Ape dovranno essere inseriti sia i dati catastali
dell’immobile che eventuali sistemi di produzione di energia
rinnovabile.
Ape, attestato di prestazione energetica
obbligatorio per affitto e vendita
Richiedere l’attestato di prestazione
energetica per il proprio immobile è obbligatorio per legge
in caso di affitto o di vendita dell’immobile.
Il potenziale
acquirente o affittuario dell’immobile devono essere messi a
conoscenza del certificato sui consumi energetici dell’immobile
già in fase di trattativa.
A dire il vero la legge prevede l’obbligo
di rendere pubblico l’attestato Ape anche in caso di
annuncio pubblicitario per vendita o locazione: sebbene molte
agenzie immobiliari e anche inserzionisti privati si siano
adeguati alle nuove regole, ancora oggi sono purtroppo molto
frequenti i casi in cui l’indice di prestazione energetica
(IPE) ovvero la targa energetica dell’immobile (A+ fino a G)
non vengono indicati.
Perché è obbligatorio l’Ape
in caso di vendita o affitto?
La risposta potrebbe andare a
vantaggio o svantaggio del proprietario dello stesso, obbligato
per legge a sostenere per intero la spese per l’attestazione
energetica dell’immobile.
Alte prestazioni energetiche dell’immobile
fanno aumentare il prezzo di affitto o vendita perché
direttamente collegate a prestazioni energetiche e costi per le
forniture di energia gas e luce, oltre che all’emissione di
CO2 e alla diminuzione di sostanza inquinanti per l’ambiente.
Se da un lato, dunque, è un vantaggio per il
venditore, nel caso opposto l’Ape rappresenta una sorta di
analisi fondamentale per mettere a punto interventi di
riqualificazione energetica dell’immobile, agevolati inoltre
con il nuovo incentivo Ecobonus con detrazioni fino al 75 per
cento della spesa.
Quanto dura
L’Ape ha durata massima di 10 anni ma per
stabilire ogni quanto tempo bisognerà rinnovare l’attestato
di prestazione energetica dell’immobile bisognerà
tenere conto di alcuni elementi fondamentali.
L’Ape dura 10 anni se il certificatore
(tecnico competente che redige l’Ape) lo indica
appositamente nel certificato e soltanto se vengono rispettate
tutte le normative sul risparmio energetico.
In caso contrario l’Ape ha durata
di un anno (ovvero fino al 31 dicembre dell’anno
successivo).
Tuttavia ci sono casi specifici in
cui è necessario rinnovare l’Ape, come nel caso di
ristrutturazioni, ampliamenti, modifiche sostanziali all’immobile.
Quando non è obbligatorio
Sebbene in linea di massima l’Ape è
obbligatoria per attestare le prestazioni energetiche
dell’immobile in caso di vendita e affitto, ci sono
specifici casi in cui non è richiesta.
Tutte le esenzioni dalla predisposizione del
certificato di prestazione energetica sono contenuti nell’art.
3, comma 3, del Decreto Legislativo 192/2005, così come
richiamati dal Decreto Ministeriale del 2015.
L’Ape non è necessaria
quindi nei seguenti casi:
- edifici
industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per
esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici
del processo produttivo non altrimenti utilizzabili ovvero quando
il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno
non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione;
- edifici agricoli
e rurali non residenziali sprovvisti di impianti di
climatizzazione;
- fabbricati
isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri
quadrati salvo le porzioni eventualmente adibite ad uffici e
assimilabili, purché scorporabili ai fini della
valutazione di efficienza energetica;
- edifici che
risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati
sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo
3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo
standard non prevede l’installazione e l’impiego di
sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine,
autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali
a protezione degli impianti sportivi;
- edifici adibiti a
luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
- i ruderi, purché
tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto
notarile;
- i fabbricati in costruzione «al
rustico» o nello stato di «scheletro strutturale»
purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto
notarile.
Quali sono le sanzioni
Arriviamo ora alla nota dolente: quali sono le
sanzioni previste in caso di omissione dalla certificazione
energetica dell’immobile?
In questo caso è bene procedere per punti:
- il certificatore professionista che redige
l’Ape è sottoposto a sanzione tra i 700 e i 4.200
euro in caso di mancato rispetto di criteri e metodologie. Se
rilascia attestato di prestazione energetica non veritiero
incorre in una sanzione parti all’80% del compenso e agli
eventuali provvedimenti disciplinari dell’ordine di
appartenenza;
- il venditore, per immobili privi di
attestazione Ape, incorrono in sanzione tra i 3.000 e i 18.000
euro;
- il proprietario di immobile affittato senza
essere dotato di Ape incorre in sanzione variabile tra i 1.000 e
i 4.000 euro;
- per annunci di immobili dati in vendita o
affitto che non indicano la classe energetica dell’immobile
la sanzione si applica in misura pari a 500 e 3.000 euro.